Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 20601 del 1 ottobre 2007

ECLI:IT:CASS:2007:20601CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, la disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. q), della legge n. 269 del 2006 non riguarda le sentenze emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura nei procedimenti promossi anteriormente al 19 giugno 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006), le quali sono impugnabili innanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nelle forme previste dal codice di rito civile e nel termine di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 916 del 1958, tanto nel caso in cui il provvedimento sia stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 109, quanto nel caso in cui esso sia stato pronunciato successivamente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso prima del 19 giugno 2006, poiché, nonostante lo stesso fosse diretto alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, il ricorrente ne aveva omesso la notificazione al Ministro della Giustizia ed al P.G. presso la Corte di Cassazione, litisconsorti necessari, avendo quindi sostanzialmente osservato per la proposizione dell'impugnazione le forme del rito processuale penale).

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