Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1716 del 24 febbraio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1716PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di illecita esportazione di valuta, di cui all'art.. 1 decreto legge 4 marzo 1976, n.. 31, convertito in legge 30 aprile 1976, n.. 159 ed all'art.. 2 legge 23 dicembre 1976, n.. 863, la circostanza che l'agente sia in attesa di ottenere dall'U.I.C. la chiesta autorizzazione ad esportare valuta non costituisce scriminante poiché l'autorizzazione (anche quando sarà sicuramente concessa) deve precedere l'operazione di trasferimento all'estero del danaro (che, oltretutto, non è effettuato mai in contanti) e non seguirla. Infatti, la supposta legittimità dell'esportazione di valuta, in attesa dell'autorizzazione, non può avere influenza sull'elemento psicologico, poiché essa si risolve in un errore sulla legge penale. (Fattispecie relativa a tentata esportazione di banconote per dieci milioni di lire e tremila marchi tedeschi).

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