Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4907 del 7 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:4907PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 1 del d.p.r. 16 dicembre 1986 n. 865 stabilendo che l'amnistia e` concessa "per i reati di cui all'art. 7, in relazione agli artt. 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi) come modificato dalla legge 14 ottobre 1974 n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge" riconosce all'attenuante del fatto di lieve entita` l'effetto di estinguere per amnistia il reato solo quando si tratti della ipotesi della detenzione di arma comune. Pertanto, l'amnistia resta esclusa per la detenzione di materiale esplosivo, previsto dall'art. 2 della legge n. 895/1967.*

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