Cassazione penale Sez. V sentenza n. 44572 del 29 novembre 2007

ECLI:IT:CASS:2007:44572PEN

Massima

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La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza può essere legittimamente applicata dal giudice di merito sulla base di una motivazione che, pur non facendo riferimento alle intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili, si fondi su altri elementi probatori, quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e gli ulteriori dati desumibili dalla proposta della questura, idonei a dimostrare la pericolosità sociale attuale del soggetto, anche in considerazione del suo pregresso coinvolgimento in attività criminali. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è limitato alla sola verifica dell'esistenza di una motivazione, non potendosi estendere al controllo sulla sua logicità e congruità, in quanto il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi della legge n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10. La Corte costituzionale ha ritenuto tale limitazione del sindacato di legittimità compatibile con i parametri costituzionali, in quanto le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, purché sia comunque assicurata la funzione del diritto di difesa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente

Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) VR. SE. , N. IL (OMESSO);

avverso DECRETO del 27/11/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto in data 30.9.2005 con il quale il Tribunale di Crotone ha applicato a Vr. Se. la misura di prevenzione della sorveglia…

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