Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 876 del 23 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:876PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. al tentativo di furto, la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse realizzato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena.

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