Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1105 del 7 febbraio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1105PEN

Massima

Massima ufficiale
La gravità della minaccia, agli effetti dell'art.. 612, comma secondo, cod. pen., deve essere accertata con riferimento alla entità del turbamento psichico causato al soggetto passivo dall'atto intimidatorio, turbamento che si desume sia dalla gravità del male minacciato, sia dalle circostanze nelle quali la minaccia è fatta, oltreché dalle condizioni particolari in cui si trovino il soggetto attivo e la persona offesa.

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