Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21065 del 27 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:21065CIV

Massima

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Il comportamento colposo e imprudente del danneggiato, qualora idoneo a costituire causa efficiente ed esclusiva dell'evento dannoso, integra il caso fortuito e interrompe il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, esonerando il custode da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Pertanto, la responsabilità del custode può essere esclusa non solo dalla prova del caso fortuito, ma anche dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato caratterizzate da colpa, imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Il giudice di merito, nell'accertare la sussistenza di tali elementi, gode di ampia discrezionalità nella valutazione delle risultanze istruttorie, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici. Inoltre, l'obbligo di installazione di barriere di sicurezza (guard rail) a tutela della circolazione stradale non è assoluto ed incondizionato, ma deve essere valutato in relazione alle concrete caratteristiche del tratto di strada e alla prevedibilità del pericolo, senza che possa configurarsi un obbligo di dotare l'intero asse viario di tali dispositivi di protezione. Pertanto, la mancata installazione di guard rail non determina di per sé la responsabilità del custode della strada, qualora il comportamento del danneggiato risulti causa esclusiva dell'evento dannoso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere Rel.

Dott. GUIZZI Giaime - Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25433/2020 R.G. proposto da:
Fa.Ma., Tr.Mo., Tr.Ed., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato D.AL.MA., rappresentati e difesi dall'avvocato LA.GI.;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA PERUGIA;
- intimata -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 296/2020 depositata il 23/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA.
FATTI DI CAUSA
1. Fa.Ma., Mo. e Tr.Ed. convenivano in giudizio davanti al Tr…

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