Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 1698 del 2014

ECLI:IT:TARLIG:2014:1698SENT

Massima

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Il Sindaco può disporre con ordinanza la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, anche in assenza di una situazione di eccezionalità e pericolo per la salute pubblica, purché sia garantito il contraddittorio procedimentale con i soggetti interessati, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento, infatti, costituisce un vizio di legittimità dell'ordinanza, non sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, in quanto tale adempimento è indispensabile per l'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, al fine di accertare la loro responsabilità nell'abbandono dei rifiuti. La competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati spetta al Sindaco e non al dirigente dell'ente locale, in quanto l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 è una norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, l'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati è illegittima qualora sia stata adottata senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, a prescindere dalla sussistenza o meno di una situazione di pericolo per la salute pubblica e dall'accertamento della responsabilità del destinatario dell'ordine, in quanto tale adempimento è indispensabile per garantire il contraddittorio procedimentale e l'effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti.

Sentenza completa

N. 00255/2014
REG.RIC.

N. 01698/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00255/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2014, proposto da:
((omissis)) s.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) nel suo studio in Genova, via XX Settembre, 37/7A;

contro

Comune di Lavagna, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. Ardo Arzeni, con domicilio eletto presso l’avv. Ardo Arzeni nello studio legale Guerello e Vassallo in Genova, via Corsica, 8/7;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 4/2014 del 14/1/2014 dell’Ufficio demanio ambiente e patrimonio del Comune …

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