Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 646 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:646SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: In presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi edilizi successivi, anche se riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro, del risanamento conservativo o della realizzazione di opere pertinenziali, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di tali opere, che fino al momento di eventuali sanatorie devono ritenersi comunque abusive. Ne consegue l'obbligo per il Comune di ordinarne la demolizione, a prescindere dalla modestia delle opere, in quanto le stesse ripetono le medesime caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui accedono, salvo che quest'ultima non sia stata previamente condonata. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35 della legge n. 47 del 1985, che consente il completamento "sotto la propria responsabilità" di quanto già realizzato e fatto oggetto di domanda di condono edilizio, solo al decorso del termine dilatorio di trenta giorni dalla notifica al Comune del proprio intendimento, con allegazione di perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi. Pertanto, l'ordinanza di demolizione è sufficientemente e legittimamente motivata in riferimento al carattere abusivo delle opere, a prescindere dalla modestia delle medesime, in quanto le stesse ripetono le medesime caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui ineriscono, salvo che la stessa non sia stata previamente condonata. Inoltre, il concetto di pertinenza in senso urbanistico presuppone la legittimità dell'opera principale, laddove il manufatto principale, fino alla definizione in senso positivo dell'istanza di condono, deve intendersi abusivo.

Sentenza completa

N. 04781/2008
REG.RIC.

N. 00646/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04781/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4781 del 2008, proposto da: ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto insieme al medesimo in Napoli, via S. Ferrara, n. 9 presso l’Avv. G. Romano;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto insieme al medesimo in Napoli, via C. Console, 3 presso lo studio dell’avv. E. Furno;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n.225 prot. n.13346 del 13.5.2008 ex art. 31 D.P.R 380/01 di demolizione opere abusive emessa dal Comune di …

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