Cassazione penale Sez. I sentenza n. 677 del 6 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:677PEN

Massima

Massima ufficiale
Le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono applicarsi anche se intervenute successivamente al sorgere della pericolosità. Invero, con la loro previsione il legislatore non intende punire per un reato o un fatto specifico commesso, ma intende porre rimedio ad uno stato di pericolosità attuale, così come prevede l'art. 200 cod. PEN.. (fattispecie in tema di applicazione di misure di prevenzione previste dalla legge 13 settembre 1982 n. 646).

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