Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6432 del 12 dicembre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:6432CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale 26 luglio 1979 n. 93, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione) come modificato dalla legge n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del ricorso gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica nonché in quelle aventi ed ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale, diverso da quello relativo alla qualifica, inerente al rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, va cassata la sentenza di merito che, sulla base della normativa in precedenza vigente, ha ritenuto l'improponibilità della domanda giudiziaria, con rinvio ad altro giudice il quale deve esaminare la questione in applicazione analogica dell'art. 443 Cod. proc. civ. e dell'art. 148 disp att Cod. proc. civ..

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