Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29821 del 27 luglio 2001

ECLI:IT:CASS:2001:29821PEN

Massima

Massima ufficiale
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 c.p.p. nella parte in cui prevede l'allegazione al fascicolo del dibattimento del provvedimento che abbia disposto la misura cautelare in quanto, per quel che concerne la violazione dell'art. 76 Cost., è la stessa legge di delegazione per l'emanazione del codice di procedura penale a prevedere che sia il giudice del dibattimento a decidere sulla libertà, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, il che comporta necessariamente l'acquisizione a quel fascicolo del provvedimento impositivo, e, per quanto riguarda l'art. 3 Cost., il sistema in questione non costituisce una deroga a quello accusatorio che impone l'utilizzazione, ai fini della decisione, della prova formatasi nel dibattimento, ma non esclude una totale «verginità» conoscitiva del giudicante.

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