Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4827 del 27 settembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:4827CIV

Massima

Massima ufficiale
Sulla validità della composizione del consiglio superiore della magistratura e della sua sezione disciplinare non incide la circostanza che tutti i membri appartenenti alla categoria dei magistrati di cassazione, o comunque più dei due previsti, abbiano conseguito la dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, atteso che, nella disciplina fissata dagli artt. 1 e 23 della legge 24 marzo 1958 n.. 195, con le modifiche introdotte dalla legge 22 dicembre 1975 n.. 695 e dalla legge 3 gennaio 1981 n.. 1, nel testo risultante per effetto della sentenza della corte costituzionale n.. 87 del 1982, la diversificazione dei magistrati in categorie spiega rilievo, al fine indicato, solo con riguardo alla distinzione tra magistrati di merito e magistrati di legittimità, e non anche, nell'ambito dei magistrati di legittimità, con riferimento alla distinzione tra magistrati idonei o meno alle funzioni direttive superiori.

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