Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11739 del 24 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:11739PEN

Massima

Massima ufficiale
Le sostanze stupefacenti non costituiscono giuridicamente "cose" rispetto alle quali sono vietati in modo assoluto gli atti di commercio, ma rientrano nel novero delle merci la cui importazione, al pari delle altre attivita` previste dagli artt. 1 e 15 legge n. 685 del 1975 puo` essere consentita sia pure in virtu` di preventiva autorizzazione del ministero della sanita`. In quanto merci, dette sostanze sono assoggettate all'iva e alla relativa disciplina sulla evasione in caso di importazione che sia autorizzata (artt. 1, 67, 69 d.p.r. n. 633 del 1972); se formano oggetto di importazione non autorizzata (e percio` illecita), sono egualmente assoggettate alla disciplina dell'evasione dell'iva in virtu` del rinvio, operato dal comma secondo dell'art. 70 del citato d.p.r. n. 633 del 1972 alla applicabilita` della disciplina, sia precettiva che preventiva, dettata per il contrabbando doganale (art. 292 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43). Ne consegue che nel caso di introduzione nel territorio dello stato, senza l'osservanza delle disposizioni che la regolano, di sostanze stupefacenti, si verifica da parte dell'agente, con la stessa azione od omissione, la violazione sia delle norme penali tributarie, sia di quelle previste dalla legge n. 685 del 1975. conforme: Sen 07/02/1987 1307 Civ

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