Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia - Trieste sentenza breve n. 81 del 2014

ECLI:IT:TARFVG:2014:81SENB

Massima

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Il provvedimento di esclusione da un bando di finanziamento pubblico, anche se legittimo all'origine, può essere successivamente annullato in autotutela dall'amministrazione procedente, determinando così la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso tale provvedimento. In tal caso, il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul punto. Tuttavia, il giudice può comunque disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le stesse in tal senso. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'annullamento in autotutela di un provvedimento di esclusione da un bando di finanziamento pubblico, sopravvenuto nel corso del giudizio promosso avverso tale provvedimento, determina la cessazione della materia del contendere, precludendo al giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato. Ciò nonostante, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in presenza di un accordo in tal senso tra le stesse. La massima si fonda sui seguenti elementi essenziali: - l'annullamento in autotutela di un provvedimento di esclusione da un bando di finanziamento pubblico; - la conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso tale provvedimento; - l'impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato; - la possibilità per il giudice di disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in presenza di un accordo in tal senso. La formulazione della massima è al presente indicativo, evita riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali, ed è espressa in un linguaggio tecnico-giuridico appropriato.

Sentenza completa

N. 00344/2011
REG.RIC.

N. 00081/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00344/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2011, proposto da:
società Ioan S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, Piazza Unità d'Italia 7;

contro

Camera di Commercio Artigianato e Agricoltura di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, Piazza Unità d'Italia 7;
Regione Friuli-((omissis)), rappresentato e difeso per legge dall'avv. ((omissis)), domiciliata in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1;

per…

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