Tribunale civile Lanciano sentenza n. 357 del 2 dicembre 2021

Massima

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L'art. 1669 c.c. prevede la responsabilità dell'appaltatore, del progettista, del direttore dei lavori e del venditore-committente per i gravi difetti dell'opera che ne compromettano la funzionalità e l'utilizzazione, anche in assenza di rovina o pericolo di rovina. Tale responsabilità sussiste quando l'opera presenti vizi che incidono sulla sua sostanza e stabilità, o ne compromettano gravemente l'utilizzazione conforme alla destinazione, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria. La responsabilità è solidale tra i soggetti che hanno partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale, in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze derivate. Il progettista e il direttore dei lavori rispondono per le omissioni di controllo e verifica che abbiano consentito la realizzazione di difetti gravi, come l'inadeguatezza del sistema di drenaggio che determini la presenza costante di acqua nelle fondazioni, compromettendone l'utilizzo. Il collaudo, invece, non integra responsabilità extracontrattuale se eseguito correttamente. Il risarcimento del danno comprende i costi per la rimozione dei difetti e per il ripristino della funzionalità dell'immobile, nonché il ristoro del disagio derivante dall'esecuzione dei lavori.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 467/2015 R.G. e vertente
TRA
(...), (...), elettivamente domiciliati in Atessa, Via (...), presso l'avv. Ro.Od., rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Ma.Ma. e Al.Ro., come da mandato a margine del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
RICORRENTI
E
(...) S.R.L., in persona dell'amministratore Al.Di., DI.AL., elettivamente domiciliati in Lanciano, Via (...), presso lo studio degli avv.ti Ma.Di. e Ma.Di., che li rappresentano e difendono,
anche disgiuntamente, in virtù di mandati in calce alla "comparsa di costituzione e risposta con contestuale richiesta di chiamata in causa del terzo";
RESISTENTI
E
(...), elettivamente domiciliato in Lanciano, Viale (...), presso lo studio dell'avv. Fr.…

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