Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9710 del 8 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:9710PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di reati concernenti le armi, ai fini della concessione dell'attenuante - prevista dall'art. 5 legge n. 895 del 1967 - del fatto di lieve entita`, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, e` tenuto a compiere una duplice operazione concettuale, verificando, dapprima, se essa possa essere concessa in rapporto alle componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle della quantita` o qualita` delle armi, e successivamente, dopo l'esito favorevole per l'imputato di tale primo accertamento, procedendo all'ulteriore disamina relativa alla lieve entita` del fatto medesimo, rapportata alla quantita` o qualita` delle armi. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto incensurabile la esclusione dell'attenuante "de qua" operata dal giudice di merito - con riferimento ad un reato di porto illegale di arma da sparo - sul rilievo che trattavasi di porto illegale commesso in concorso con un minorenne dal quale l'arma era portata). conforme: Sen 14/03/1988 3307 sez 1 Pen

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