Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6085 del 15 novembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:6085CIV

Massima

Massima ufficiale
Nei procedimenti disciplinari a carico di magistrati, la applicabilità delle norme del rito penale, in quanto compatibili, è invocabile con riguardo alle attività istruttorie e dibattimentali del relativo giudizio, e non anche in sede di ricorso alle sezioni unite della suprema corte, avverso le pronunce della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, atteso che tale ricorso, riconducibile nella previsione dello art.. 360 cod. proc. civ., è integralmente soggetto alle disposizioni del rito civile. In tale sede, pertanto, resta esclusa l'operatività dell'art.. 152 primo comma cod. proc. pen., anche nella parte in cui fissa l'obbligo dell'immediato proscioglimento dell'incolpato che risulti manifestamente innocente.

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