Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3735 del 3 febbraio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:3735PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, non sussiste l'obbligo del P.M di trasmettere, ex art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova - sopravvenuti ed acquisiti nel corso delle indagini preliminari - favorevoli alla posizione dell'indagato anche la memoria difensiva, la quale è un documento proveniente dal difensore che, pur costituendo un'importante strumento difensivo, non è una prova a favore dell'indagato.

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