Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3304 del 30 marzo 1998

ECLI:IT:CASS:1998:3304CIV

Massima

Massima ufficiale
La individuazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come giudice competente a decidere dell'impugnazione contro i provvedimenti in materia disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 17 terzo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195) implica un rinvio generalizzato alle norme che regolano il giudizio innanzi al giudice dell'impugnazione e quindi anche all'art. 360 cod. proc. civ., che indica i motivi di ricorso proponibile e, pur escludendo il riesame delle valutazioni in fatto del giudice disciplinare, consente un controllo sull'adeguatezza e sulla conformita` delle motivazioni poste a fondamento delle sue decisioni. da vedere: Sen 07/08/1995 8635 sez U Civ Sen 30/01/1995 1095 sez U Civ

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