Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Reggio Calabria sentenza breve n. 157 del 2024

ECLI:IT:TARRC:2024:157SENB

Massima

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Il provvedimento amministrativo di revoca o annullamento d'ufficio di un precedente atto favorevole al privato, anche quando fondato su sopravvenute circostanze di fatto o di diritto, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, al fine di consentire al destinatario di partecipare al procedimento e di rappresentare le proprie ragioni a tutela dei propri interessi, salvo che tale partecipazione risulti manifestamente irrilevante o inutile ai fini dell'esercizio del potere di autotutela. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in presenza di un potere amministrativo ampiamente discrezionale, comporta l'illegittimità del provvedimento finale per violazione del principio del giusto procedimento, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle ragioni poste a base dell'esercizio del potere di autotutela. Ciò in quanto la partecipazione del privato, oltre a costituire un diritto soggettivo dello stesso, rappresenta anche uno strumento di collaborazione e di apporto informativo utile all'amministrazione per una più completa e corretta valutazione degli interessi in gioco e per l'adozione di una decisione ponderata e ragionevole. L'eventuale dichiarazione non veritiera resa dal privato in sede di presentazione dell'istanza, pur potendo rilevare sul piano delle determinazioni conclusive del procedimento, non esime l'amministrazione dall'attivazione del necessario contraddittorio endo-procedimentale, essendo tale circostanza uno degli elementi da approfondire nel corso del confronto dialettico con l'interessato.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/02/2024

N. 00157/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00068/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2024, proposto dal sig. Fabio D'Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Crimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Scrivano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

sig.ra Daniela Carmela Maria La Porta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Rossi e Anna Maria Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l…

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