Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39465 del 27 ottobre 2005

ECLI:IT:CASS:2005:39465PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è qualificabile come ricorso per cassazione e non come appello l'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria - con la quale formuli censure concernenti esclusivamente la statuizione penale, stante il carattere di specialità che connota la normativa sul giudice di pace ed in particolare la rapidità e l'agilità del relativo procedimento; né rileva in senso contrario il disposto dell'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. - per il quale l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato -, il quale serba integra la propria valenza, posto che la pronuncia del giudice di legittimità, a seguito del ricorso proposto, esplicherà i suoi effetti anche in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno, in diretta derivazione dalla statuizione di carattere penale.

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