Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 3888 del 2008

ECLI:IT:TARLAZ:2008:3888SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari espressamente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame. In tal caso, il giudice amministrativo non può che prendere atto della rinuncia all'azione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza poter entrare nel merito della questione controversa. Ciò in quanto il processo amministrativo è improntato al principio dispositivo, per cui l'iniziativa e la prosecuzione del giudizio sono rimesse alla volontà della parte ricorrente, la quale può in qualsiasi momento rinunciarvi, facendo venir meno la necessaria situazione di interesse che legittima l'esercizio dell'azione. La dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse sopravvenuta non implica alcuna valutazione nel merito della legittimità dell'atto impugnato, ma si risolve in una pronuncia di mero rito, che prende atto del venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione della controversia. Pertanto, il giudice amministrativo, in tale ipotesi, non può entrare nel merito della questione dedotta in giudizio, ma deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite tra le parti in ragione della peculiare situazione processuale determinatasi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sede di Roma,

Sez. I^ composto dai signori magistrati: ((omissis)) rel. ((omissis)) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9190/2004 proposto da Iv. Ru., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ma. Nu. Am. e Al. Ma., ed elettivamente domiciliato in Ro., presso lo studio del primo, al v.le Ip. n. (...); CONTRO - Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Ro., alla via De. Po. n. (...); per l'annullamento del decreto del Ministro della Giustizia 23.3.2004, pubblicato nella G.U. n. 24 del 26.3.2004, nella parte in cui è disposto l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte per coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, n. 16, senza contemplare anche coloro che sono risultati idon…

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