Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 7754 del 2014

ECLI:IT:TARLAZ:2014:7754SENT

Massima

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Il requisito della regolarità contributiva previsto dall'art. 38, lett. i), d.lgs. n. 163/2006 costituisce un requisito essenziale di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, la cui mancanza comporta l'obbligo per la stazione appaltante di escludere l'operatore economico dalla gara, anche in caso di successiva regolarizzazione della posizione contributiva. Tale requisito deve essere posseduto sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, essendo irrilevante l'eventuale sanatoria intervenuta successivamente. L'Amministrazione, una volta accertata l'irregolarità contributiva dell'impresa, ha l'obbligo di revocare l'aggiudicazione e di risolvere il contratto eventualmente già stipulato, senza che possa essere invocata la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per violazione dei principi di buona fede e correttezza, in quanto l'impresa non può vantare un legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto contrattuale in presenza di un requisito essenziale di partecipazione mancante. La tempestività della comunicazione della revoca all'impresa, pur rilevante ai fini della responsabilità precontrattuale, non incide sulla legittimità del provvedimento di esclusione, essendo quest'ultimo dovuto in presenza dell'accertata carenza del requisito di regolarità contributiva.

Sentenza completa

N. 07600/2013
REG.RIC.

N. 07754/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07600/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7600 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. La Capricciosa di ((omissis)) & C Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via di S. Costanza, 46;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota prot. 12695 del 23.4.13 relativo alla risoluzione immediata del con…

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