Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 756 del 2011

ECLI:IT:TARCZ:2011:756SENB

Massima

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L'installazione di un cancello, non comportando di norma la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non richiede il rilascio di una concessione edilizia ma di una semplice autorizzazione e pertanto, ove non sia stata previamente acquisita detta autorizzazione, è irrogabile la sola sanzione pecuniaria e non la misura della demolizione. Il principio di diritto è che l'ordinanza di demolizione di un cancello, in assenza di preventiva autorizzazione, è illegittima in quanto l'installazione di tale opera non comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio tale da richiedere il rilascio di una concessione edilizia, ma soltanto una semplice autorizzazione, la cui mancanza comporta unicamente l'applicazione di una sanzione pecuniaria e non la demolizione. Tale principio si fonda sulla giurisprudenza amministrativa consolidata, che ritiene che l'installazione di un cancello non incida in modo significativo sull'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, non determinando una trasformazione rilevante dello stesso, e pertanto non necessiti del previo rilascio di una concessione edilizia, ma soltanto di una autorizzazione, la cui mancanza non può legittimare l'adozione di un provvedimento demolitorio, bensì unicamente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Ciò in quanto il potere di demolizione, essendo una misura particolarmente incisiva sulla sfera giuridica del privato, deve essere esercitato dall'amministrazione nel rispetto del principio di proporzionalità, adottando la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente previste dall'ordinamento. Pertanto, l'ordinanza di demolizione di un cancello, in assenza di preventiva autorizzazione, eccede i limiti del potere amministrativo, risultando sproporzionata rispetto alla violazione commessa e, di conseguenza, illegittima.

Sentenza completa

N. 00478/2011
REG.RIC.

N. 00756/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00478/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2011, proposto da:
Libero Palermo, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Attanasio, con domicilio eletto presso Maria Giuseppina Amendola in Catanzaro, via Acri, 67;

contro

Comune di Paola;

per l'annullamento

DELL'ORDINANZA N 2/11 DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel ve…

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