Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18909 del 9 maggio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:18909PEN

Massima

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Il provvedimento amministrativo di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, accompagnato dall'obbligo di presentazione periodica presso un ufficio di polizia, costituisce una misura di prevenzione atipica che, pur essendo adottata dall'autorità amministrativa, incide sulla libertà personale dell'individuo e, pertanto, deve rispettare i requisiti di necessità e urgenza previsti dall'art. 13 Cost. La motivazione sulla necessità di adottare tale misura non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo evidente in tali casi l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto di accesso agli stadi. Tuttavia, qualora intercorra un notevole lasso di tempo tra il fatto che ha dato origine alla misura e la sua concreta applicazione, l'autorità amministrativa ha il dovere di motivare sull'attualità della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura. Per quanto riguarda il requisito dell'urgenza, esso si impone solo nei casi in cui si presume che il provvedimento possa avere esecuzione prima dell'intervento del giudice, ossia nelle ipotesi in cui si prevedono competizioni sportive nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida da parte del giudice. Pertanto, l'omessa motivazione sull'urgenza determina l'invalidità del provvedimento questorile ed impedisce la sua convalida solo nei casi in cui esso abbia avuto effettiva esecuzione prima dell'intervento del magistrato. Il giudice della convalida, nel motivare il proprio provvedimento, deve dimostrare di aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l'imposizione della misura, anche se tale verifica può essere effettuata per relationem, facendo riferimento agli elementi contenuti nel provvedimento amministrativo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di Ri. Ro. , nato a (OMESSO);

avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 27 agosto 2007;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.

osserva quanto segue:

IN FATTO

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