Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14419 del 27 marzo 2003

ECLI:IT:CASS:2003:14419PEN

Massima

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Il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-ter c.p. si configura quando l'agente, pur essendo a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni, li impiega in attività economiche o finanziarie al fine di occultarne l'origine illecita. Tale reato si distingue dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. per la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine criminosa dei beni, perseguita mediante il loro impiego in attività economiche. Ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio, è sufficiente che l'agente abbia consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, a prescindere dalla prova di un diretto passaggio di denaro dai soggetti dediti ad attività criminose. Inoltre, il giudice del riesame, nell'ambito del suo potere di cognizione sulla vicenda "de libertate", può confermare l'ordinanza cautelare impositiva della custodia in carcere, integrando il discorso giustificativo, senza che ciò comporti nullità del provvedimento per carenza di motivazione, salvo che quest'ultima si risolva in clausole di stile tali da non consentire l'individuazione delle esigenze cautelari. Infine, la fissazione di un termine di durata della misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare tale specifica esigenza, e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela di altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: SOSSI MARIO - PRESIDENTE BARDOVAGNI PAOLO - CONSIGLIERE MARCHESE ANTONIO - CONSIGLIERE CAMPO STEFANO - CONSIGLIERE PEPINO LIVIO - CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MUCERINO PASQUALE N. IL 27/08/1966 avverso ORDINANZA del 17/06/2002 TRIB. LIBERTA' di PERUGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. ((omissis)) per l'inammissibilità del ricorso OSSERVA: Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Perugia, adito ex art. 309 c. p.p., ha confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso dal G.I.P. in sede nei confronti di MUCERINO Pasquale, indagato per reato di cui all'art. 648 ter c. p. e detenzione illegale di una pistola. Le indagini riguardavan…

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