Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8785 del 13 ottobre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:8785PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di istigazione alla corruzione è reato di mera condotta per la cui consumazione è assolutamente irrilevante il verificarsi o no del fine a cui è preordinato l'istigazione. Pertanto, stabilita la serietà dell'offerta o della promessa e l'idoneità della stessa ad indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio con un giudizio ex ante che tenga conto della entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e la sua posizione economica, cioè la rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta, non ha alcuna rilevanza che il fine propostovi dall'agente abbia maggiore o minore probabilità di essere raggiunto.

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