ECLI:IT:CASS:2002:19357PEN
RITENUTO
che con il ricorso si denuncia violazione artt. 127, 409 e 410, 606 c.p.p, perché il GIP, disponendo l'archiviazione su richiesta del P.M., per inammissibilità dell'opposizione della P.O., non avrebbe considerato le ragioni di diritto poste a fondamento della stessa opposizione, giusto S.U. 2/96 dalla p.o.;
che il ricorso, proprio giusto S.U. 14.2.96-Testa, è inammissibile, perché il provvedimento di archiviazione, in caso di opposizione dell'offeso, non è impugnabile fuori dell'ipotesi di inosservanza delle condizioni, previste dall'articolo 410/2 c.p.p., che consistono nella presupposta verifica da parte del giudice dei requisiti di ammissibilità dell'opposizione e di fondatezza della richiesta di archiviazione, nel rispetto del contraddittorio tra p.o. e p.m., ed in tale misura si correlano alla previsione di ricorso dell'art. 409/6;
i requisiti di ammissibilità dell'opposizione sono tassativamente previsti dall'art.…
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