Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19357 del 17 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:19357PEN

Massima

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Il provvedimento di archiviazione, in caso di opposizione della persona offesa, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salvo il caso di inosservanza delle condizioni previste dall'articolo 410, comma 2, c.p.p., che consistono nella verifica da parte del giudice dei requisiti di ammissibilità dell'opposizione e di fondatezza della richiesta di archiviazione, nel rispetto del contraddittorio tra persona offesa e pubblico ministero. Tali requisiti di ammissibilità dell'opposizione sono tassativamente previsti dall'articolo 410, comma 1, c.p.p. e sono esclusivamente funzionali all'esigenza di sanare la lacunosità delle indagini, non essendo consentito il ricorso per cassazione per una presunta erronea o manchevole valutazione delle ragioni di opposizione, in quanto il provvedimento di archiviazione, per sua natura, è revocabile e pertanto non impugnabile al di fuori della stretta correlazione tra gli articoli 410, comma 2, e 409, comma 6, c.p.p. Ciò in quanto il legislatore ha inteso limitare i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione, al fine di garantire la celerità e l'efficienza del procedimento penale, evitando un eccessivo protrarsi dello stesso a seguito di opposizioni pretestuose o prive di fondamento. La ratio della disciplina è quella di consentire il riesame del provvedimento di archiviazione solo nei casi in cui vi sia stata una palese violazione delle condizioni di legge, senza che sia possibile sindacare nel merito le valutazioni del giudice in ordine alla fondatezza delle ragioni di opposizione, le quali rientrano nella sua discrezionalità tecnica.

Sentenza completa

RITENUTO
che con il ricorso si denuncia violazione artt. 127, 409 e 410, 606 c.p.p, perché il GIP, disponendo l'archiviazione su richiesta del P.M., per inammissibilità dell'opposizione della P.O., non avrebbe considerato le ragioni di diritto poste a fondamento della stessa opposizione, giusto S.U. 2/96 dalla p.o.;
che il ricorso, proprio giusto S.U. 14.2.96-Testa, è inammissibile, perché il provvedimento di archiviazione, in caso di opposizione dell'offeso, non è impugnabile fuori dell'ipotesi di inosservanza delle condizioni, previste dall'articolo 410/2 c.p.p., che consistono nella presupposta verifica da parte del giudice dei requisiti di ammissibilità dell'opposizione e di fondatezza della richiesta di archiviazione, nel rispetto del contraddittorio tra p.o. e p.m., ed in tale misura si correlano alla previsione di ricorso dell'art. 409/6;
i requisiti di ammissibilità dell'opposizione sono tassativamente previsti dall'art.…

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