Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10356 del 17 ottobre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:10356PEN

Massima

Massima ufficiale
Per effetto della modifica dell'art. 39 Legge 24 novembre 1981, n. 689, operata dall'art. 2 Legge 28 dicembre 1993, n. 562, la disciplina delle violazioni finanziarie viene a coincidere perfettamente, in tema di presupposti e limiti della depenalizzazione, con la disciplina generale prevista per tutti i reati dall'art. 32 citata Legge n. 689 del 1981. Ne consegue che si applica a tutti i reati, compresi quelli finanziari, la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 32, secondo cui non sono depenalizzati i reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la detenzione, anche se alternativa a pena pecuniaria. (Fattispecie in tema di contrabbando di T.L.E.).

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