Cassazione penale Sez. V sentenza n. 30324 del 12 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:30324PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il permanere della pericolosità sociale di un soggetto, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, non può essere automaticamente desunto dalla mera appartenenza pregressa ad un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, in assenza di elementi che comprovino l'attualità di tale appartenenza o l'impossibilità di dissociazione dal sodalizio criminoso. Diversamente da quanto avviene per le associazioni di stampo mafioso, nelle quali il vincolo associativo tende a permanere anche in assenza di prova di una formale dissociazione, nel caso di associazioni per delinquere finalizzate al traffico di droga, il giudice è tenuto a verificare concretamente la sussistenza di indici di attualità della pericolosità sociale del proposto, non potendo desumerla in via automatica dal pregresso inserimento in un contesto criminale. Ciò in quanto, in assenza delle peculiari caratteristiche delle associazioni mafiose, il mero decorso del tempo e lo stato di detenzione possono essere sufficienti a far ritenere venuto meno il vincolo associativo, ove non vi siano elementi che comprovino il perdurare dell'inserimento del soggetto nel sodalizio criminale o l'impossibilità di una sua effettiva dissociazione. Il giudizio di pericolosità sociale, presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, deve pertanto fondarsi su una valutazione concreta ed attuale della condotta e della personalità del proposto, senza che possa essere automaticamente desunto dalla mera appartenenza pregressa ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Sa. Pe. n. il (...)
avverso Decreto del 21.10.2003
Corte Appello di Napoli
sentita la relazione fatta dal ((omissis))
lette le conclusioni del P.G. Dr. ((omissis)) per l'annullamento con rinvio.
Con decreto 21.10.2003 la Corte d'appello di Napoli, in riforma del decreto 4.2.2003 del Tribunale di Avellino, disponeva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nei confronti di Sa. Pe.
Ha proposto ricorso il Sa. Pe. deducendo violazione di legge e difetto di motivazione perché la Corte avrebbe desunto la sua pericolosità sociale soltanto dagli indizi di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stup…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.