Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 1301 del 2010

ECLI:IT:TARPIE:2010:1301SENT

Massima

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La costruzione realizzata in zona agricola prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, che ha esteso l'obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale, non è da considerarsi abusiva in quanto, ai sensi della normativa urbanistica vigente all'epoca, la licenza edilizia era prescritta unicamente per le nuove costruzioni o ampliamenti situati nei centri abitati o nelle zone di espansione in presenza di piano regolatore. Pertanto, la demolizione di tale opera e l'acquisizione dell'area al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, non possono essere legittimamente disposti, in quanto la costruzione non era stata realizzata in violazione della disciplina urbanistica allora vigente. Il principio di legalità e di tutela dell'affidamento del cittadino nella correttezza dell'azione amministrativa impongono il riconoscimento della legittimità della costruzione, essendo stata la stessa realizzata in conformità alla normativa urbanistica applicabile al momento della sua edificazione. L'Amministrazione non può, pertanto, esercitare poteri sanzionatori e ripristinatori a distanza di decenni, quando la costruzione era conforme alla disciplina urbanistica del tempo, senza incorrere in vizi di legittimità dell'atto. Il principio di irretroattività della legge e di tutela dell'affidamento del cittadino nella correttezza dell'azione amministrativa costituiscono limiti invalicabili all'esercizio del potere di autotutela demolitoria da parte della Pubblica Amministrazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1506 del 1989, proposto da:
Gr.An. e Gr.Re. quali eredi di Gr.Ba., rappresentate e difese dagli avv.ti Br.Mi., Ri.Pr., con domicilio eletto presso l'avv.to Ri.Pr. in Torino;
contro
Comune Narzole, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di ingiunzione n. 2 del 21.7.1989, notificata il 24.7.1989, con la quale il Sindaco di Narzole ingiungeva al sig. Gr.Ba. di provvedere alla demolizione dell'opera (portico rurale) realizzata in assenza di concessione negli anni "1960" in zona destinata ad area agricola e veniva altresì dato avviso che, in mancanza di ripristino nel termine di gg. 90, l'opera sarebbe stata, unitamente all'area di mq. 25…

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