Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21556 del 4 giugno 2002

ECLI:IT:CASS:2002:21556PEN

Massima

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Il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero deve indicare in modo sufficientemente chiaro il titolo del reato oggetto di indagine e la condotta criminosa ipotizzata, anche se in forma generica, purché tale formulazione sia giustificata dalla necessaria fluidità dell'imputazione nella fase iniziale delle indagini. La motivazione del decreto deve altresì evidenziare il rapporto di pertinenza tra le cose da sequestrare e i reati oggetto di indagine, senza che sia necessaria un'analitica descrizione delle condotte criminose. L'emanazione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro può legittimamente seguire all'acquisizione di una notitia criminis da parte della pubblica accusa, senza che sia necessario il previo deposito di consulenze tecniche o altri atti di indagine, essendo sufficiente che il pubblico ministero disponga di elementi informativi idonei a giustificare l'adozione di tali misure cautelari reali. Il giudice del riesame ha il potere di integrare e completare la motivazione dei decreti di perquisizione e sequestro emessi dal pubblico ministero, al fine di rendere più chiare le ragioni del provvedimento. Può essere legittimamente acquisita documentazione afferente a periodi diversi da quello in relazione al quale è configurabile il reato, in quanto tale documentazione può assumere valore indiziario in ordine alla sussistenza della condotta criminosa oggetto di indagine. La mancata tempestiva trasmissione degli atti di indagine al giudice del riesame non determina l'invalidità dei successivi provvedimenti cautelari, la cui necessità sia sorta quale conseguenza della prova già acquisita, non essendo necessario rendere edotto l'indagato dell'esistenza dell'indagine prima dell'emissione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro.

Sentenza completa

IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Siracusa ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, le istanze di riesame dei decreti di sequestro probatorio emessi dal Procuratore della Repubblica in data 29.11.2001 e 15.9.2001, avendo accertato che gli automezzi oggetto delle citate misure cautelari erano stati restituiti agli aventi diritto, mentre ha rigettato le ulteriori istanze di riesame afferenti agli altri decreti di perquisizione e sequestro probatorio elencati in epigrafe.
L'ordinanza ha affamato la legittimità dei citati provvedimenti, avendo accertato che la notitia criminis risulta preesistente alla loro emanazione ed avendo inoltre rilevato dall'esame dei predetti decreti che si devono ritenere sufficientemente delineati i reati oggetto di indagine.
I giudici del riesame hanno, infine, ritenuto sussistenti il fumus commissi delicti ed il vincolo pertinenziale della documentazione sequestrata con detti reati.
Avverso l&…

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