Cassazione penale Sez. V sentenza n. 43539 del 8 novembre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:43539PEN

Massima

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Il diritto di cronaca e il diritto di critica, pur essendo cause di giustificazione distinte, sono soggetti a requisiti comuni, quali la verità sostanziale dei fatti riportati e la continenza delle espressioni utilizzate. Il giornalista che riporti dichiarazioni lesive della reputazione altrui, anche se provenienti da fonti qualificate, ha il dovere di verificarne la veridicità e di evitare l'utilizzo di espressioni meramente denigratorie, anche quando tali dichiarazioni siano inserite in un contesto di cronaca giudiziaria. L'errore incolpevole sulla verità dei fatti, che potrebbe integrare una esimente putativa, non ricorre quando il giornalista non abbia posto in essere un'adeguata attività di riscontro e di aggiornamento delle notizie, anche in relazione a fatti risalenti nel tempo. Pertanto, il diritto di cronaca e il diritto di critica possono essere legittimamente esercitati solo nel rispetto dei canoni della verità sostanziale e della continenza delle espressioni utilizzate, senza che l'appartenenza del soggetto dichiarante a categorie professionali o istituzionali qualificate possa di per sé esonerare il giornalista dal dovere di verifica e di correttezza nell'esposizione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: CALABRESE RENATO LUIGI - PRESIDENTE SICA GIUSEPPE - CONSIGLIERE MARASCA GENNARO - CONSIGLIERE BRUNO PAOLO ANTONIO - CONSIGLIERE VESSICHELLI MARIA - CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) Gi. De. Ja. n. il (...) avverso SENTENZA del 10.01.2003 CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udito in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VESSICHELLI MARIA udito il Procuratore Generale in persona del Cons. A. M. ((omissis)) che ha concluso per il rigetto del ricorso, salva la ricorrenza della nullità eccepita Udito, per la parte civile, l'Avv. C. F. Gr. Udito il difensore Avv. A. Ma. Con sentenza del Tribunale di Potenza in data 23 aprile 2001, Gi. De. Ja. (imputato unitamente a Fr. Pa. …

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