Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2402 del 8 gennaio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:2402PEN
Massima
Massima ufficiale
La prescrizione dell'art. 1, terzo comma, legge 22 maggio 1975, n. 152, esige, ai fini della concessione del beneficio della libertà provvisoria, un'approfondita valutazione non limitata al fatto e alla lesività dello stesso sotto il profilo oggettivo, occorrendo un esame del comportamento del prevenuto e di altri elementi rivelatori dell'abbandono della scelta criminosa, di guisa che possa essere escluso il pericolo per le esigenze di tutela della collettività. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, il provvedimento di concessione del beneficio della libertà provvisoria, pronunciato dal giudice di merito in favore di persona imputata di partecipazione a banda armata, è stato censurato anche per l'omesso esame d'una "corrispondenza" sequestrata in carcere, con la quale si proclamava la "necessità di maturare la guerra come unico terreno di trasformazione dell'esistente-).
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