Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2599 del 14 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:2599CIV

Massima

Massima ufficiale
è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 cost., degli artt. 43 e 102 della legge fallimentare, che escludono la legittimazione processuale del fallito nell'azione di revocazione di ammissione di un credito al passivo del fallimento, poiché tale disciplina é perfettamente conciliabile con il principio costituzionale della eguaglianza, in quanto prevista per particolari situazioni soggettive in cui versano alcuni cittadini (i falliti), nonché con il ex art. 24 citato, non implicante che la tutela giudiziaria debba essere sempre accordata nella stessa misura e con le stesse modalità di procedimento, con esclusione di ipotesi di rappresentanza processuale legale.

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