Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10803 del 5 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:10803PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore morale o sociale richiede non solo che l'azione criminosa sia, nell'intenzione dell'agente, diretta ad eliminare una situazione, effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale, ma anche che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato.

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