Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6161 del 15 maggio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:6161PEN

Massima

Massima ufficiale
L'incarico per la sottoscrizione dei motivi di ricorso per cassazione deve essere espressamente conferito dall'imputato, il quale opera una scelta tecnica nell'ambito dei suoi personali poteri di disposizione dell'impugnazione. L'impugnazione è, quindi, inammissibile se detto incarico è stato conferito dal difensore dell'imputato, non rientrando questa facoltà di scelta nei suoi poteri di rappresentanza e di assistenza fissati entro limiti ben precisi dalle norme che regolano il rapporto processuale.

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