Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1520 del 29 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1520PEN

Massima

Massima ufficiale
Il disposto di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, c. p.p., e` dettato, a rigore, unicamente in materia di valutazione delle "prove" e non degli "indizi", quali, per definizione, sono quelli che debbono essere assunti a base dei provvedimenti applicativi di misure cautelari. tuttavia, anche con riguardo a tali indizi, quando gli stessi siano costituiti da dichiarazioni provenienti da taluno dei soggetti indicati nel predetto articolo, si impone, per la natura stessa di siffatte dichiarazioni, indipendentemente dalla previsione normativa, l'esigenza della massima cautela da attuarsi, quando possibile, anche nella ricerca degli elementi di riscontro.

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