ECLI:IT:CASS:2002:35877PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 12.3.2001, il G.U.P. del Tribunale di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati C. G., L. S. e M. A. per essere i reati di falso ideologico in atto pubblico loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione. Avverso la suddetta sentenza hanno separatamente proposto ricorso per cassazione i tre imputati. Il C. e il L. deducono vizio di violazione di legge, assumendo di essersi opposti, in quanto interessati ad una pronuncia sul merito dei fatti, alla possibilità di definire in via preliminare il processo ai sensi dell'art. 226 d. l.vo n. 51/98, con una pronuncia che, valutate concedibili le attenuanti generiche, avrebbe dichiarato l'estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione. Osservano ancora che i termini di prescrizione non erano ancora maturati, perché il reato loro ascritto è punito con pena edittale pari a sei anni di reclusione a cui per effetto delle ritenute a…
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