Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35877 del 25 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:35877PEN

Massima

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Il termine di prescrizione del reato di falso ideologico in atto pubblico, punito con pena edittale di sei anni di reclusione, non può essere ridotto a cinque anni per effetto della concessione delle attenuanti generiche, in quanto la riduzione della pena detentiva non può comportare il passaggio a una diversa classe di prescrizione. Pertanto, gli imputati interessati a una pronuncia sul merito dei fatti hanno diritto di opporsi alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, qualora il termine prescrizionale non sia ancora maturato. Inoltre, la contestazione della concorsualità nel reato di falso deve essere sorretta da idonei elementi di fatto, aventi la capacità di dimostrare l'esistenza di un accordo mirato a sopravvalutare la patologia medica accertata, non essendo sufficiente la mera partecipazione materiale all'atto falso. Infine, le censure in punto di fatto, relative alla valutazione degli elementi essenziali ai fini del decidere, non sono deducibili in sede di legittimità, essendo riservate al giudice di merito.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 12.3.2001, il G.U.P. del Tribunale di Palermo dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati C. G., L. S. e M. A. per essere i reati di falso ideologico in atto pubblico loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione. Avverso la suddetta sentenza hanno separatamente proposto ricorso per cassazione i tre imputati. Il C. e il L. deducono vizio di violazione di legge, assumendo di essersi opposti, in quanto interessati ad una pronuncia sul merito dei fatti, alla possibilità di definire in via preliminare il processo ai sensi dell'art. 226 d. l.vo n. 51/98, con una pronuncia che, valutate concedibili le attenuanti generiche, avrebbe dichiarato l'estinzione dei reati ascritti per intervenuta prescrizione. Osservano ancora che i termini di prescrizione non erano ancora maturati, perché il reato loro ascritto è punito con pena edittale pari a sei anni di reclusione a cui per effetto delle ritenute a…

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