Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 30620 del 2010

ECLI:IT:TARLAZ:2010:30620SENT

Massima

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Il potere di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'autorità comunale da parte dell'amministrazione statale è limitato al solo controllo di legittimità, non comportando un riesame complessivo nel merito. L'amministrazione statale deve pertanto verificare dall'esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell'iter procedimentale seguito dall'amministrazione comunale, controllando se la motivazione espressa nel rendere il giudizio positivo sia sufficiente. Il difetto di motivazione dell'autorizzazione comunale, che non esponga adeguatamente le ragioni di effettiva compatibilità degli abusi realizzati con gli specifici valori paesistici dei luoghi, giustifica per ciò solo il suo annullamento in sede di controllo, in considerazione della tendenziale irreversibilità dell'alterazione dello stato dei luoghi. Anche in caso di vincolo sopravvenuto, l'amministrazione comunale è tenuta a valutare la compatibilità del manufatto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo vigente al momento della pronuncia, a prescindere dall'epoca di realizzazione dell'abuso, in applicazione del principio di legalità che impone l'esplicazione della funzione amministrativa secondo la norma vigente al tempo in cui la funzione si esplica ("tempus regit actum"). L'illegittimità per disparità di trattamento in materia di diniego del nulla osta paesaggistico è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un'assoluta identità delle situazioni, non essendo sufficiente il mero richiamo ad altri interventi abusivi condonati.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE SECONDA QUATER
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2007, proposto da:
Me.Ra., rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Ru., con domicilio eletto presso An.Ca. in Roma;
contro 
Il Ministero Per i Beni e ((omissis))à Culturali, n.c.
Il Comune di Frasca, n.c.;
per l'annullamento
del decreto del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Lazio emesso il 3/8/06, notificato alla ricorrente il 31/7/07, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 95 dell'11/5/06 del Comune di Frascati con cui era stato rilasciato il parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 e art. 39 della L. 724/94 sulla richiesta di concessione in sanatoria avanzata dalla ricorrente per la realizzazione di un immobile ad uso residenziale nel Comune di Frascati distinto al Ca…

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