Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza breve n. 58 del 2014

ECLI:IT:TARLT:2014:58SENB

Massima

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Il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi adottato ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della l. n. 47/1985 ed ora ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 perde efficacia con il decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dalla legge, determinando l'improcedibilità della relativa impugnazione per il venir meno dell'interesse al ricorso. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, il provvedimento di sospensione dei lavori edilizi ha natura provvisoria e cautelare, essendo finalizzato a garantire l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi da parte della pubblica amministrazione. Pertanto, una volta decorso il termine di quarantacinque giorni dalla sua adozione, il provvedimento di sospensione perde la sua efficacia, venendo meno l'interesse all'impugnazione dello stesso. In tali casi, il giudice amministrativo non può che dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non potendo più pronunciarsi nel merito della controversia. Tale principio si fonda sulla natura provvisoria e strumentale del provvedimento di sospensione dei lavori, il quale è volto a consentire all'amministrazione di verificare la legittimità dell'attività edilizia e adottare, ove necessario, i provvedimenti repressivi previsti dalla legge. Decorso il termine di quarantacinque giorni, infatti, l'amministrazione deve necessariamente adottare ulteriori provvedimenti, quali l'ordine di demolizione o la sanzione pecuniaria, per dare attuazione alla propria attività di vigilanza e controllo in materia edilizia. In assenza di tali ulteriori provvedimenti, il provvedimento di sospensione perde la sua ragion d'essere e, conseguentemente, l'interesse all'impugnazione dello stesso.

Sentenza completa

N. 00824/2013
REG.RIC.

N. 00058/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00824/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2013, proposto da: ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Latina, viale dello Statuto, 24;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 530 datata 31 ottobre 2013 di sospensione dei lavori edili.

Visti il ricorso e i …

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