Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3624 del 29 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3624CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 69 del 1982 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 99 ultimo comma della legge fallimentare, nella parte in cui sancisce l'inappellabilità delle sentenze rese su crediti di lavoro in sede di opposizione allo stato passivo - é inammissibile il ricorso per cassazione direttamente proposto contro la pronuncia del tribunale fallimentare nella suddetta materia. tale principio trova applicazione anche quando il ricorso sia anteriore alla indicata declaratoria di incostituzionalità, poiché la regola "tempus regit actum" opera per i casi di successione di leggi e non per quelli di vizi originari della medesima. ma, in dette ipotesi, la proposizione del ricorso vale a preservare la pendenza del rapporto processuale, con la conseguenza che la sentenza del tribunale resta appellabile nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della pronuncia d'inammissibilità del ricorso stesso.

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