Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 318 del 2014

ECLI:IT:TARPIE:2014:318SENT

Massima

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Il principio di pareggio dei costi di acquisizione delle aree espropriate, previsto dall'art. 35 della legge n. 865/1971 e applicabile anche ai piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.), legittima l'amministrazione comunale a richiedere ai soggetti assegnatari dei lotti il rimborso della quota parte degli oneri aggiuntivi di esproprio sostenuti, anche in assenza di espressa previsione in tal senso nella convenzione urbanistica. Tale obbligo di rimborso, derivante dalla natura inderogabile della disposizione di legge, opera in virtù del meccanismo di inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., indipendentemente dall'epoca di instaurazione delle controversie giudiziarie con i proprietari espropriati e dalla pendenza delle stesse al momento della stipula della convenzione. La clausola convenzionale che prevede l'adeguamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie o di proprietà, in caso di maggiori oneri di esproprio, non è nulla per indeterminatezza, in quanto il riferimento agli "eventuali" contenziosi con i soggetti espropriati è da intendersi come relativo all'incertezza quantitativa del corrispettivo dovuto, condizionata all'esito delle contestazioni avanzate dai proprietari espropriati. Pertanto, l'amministrazione comunale ha diritto di ripetere dai singoli assegnatari l'importo pro quota di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione, anche in assenza di espressa previsione in tal senso nella convenzione, in applicazione del principio di pareggio dei costi di acquisizione, il quale non ammette deroghe in ragione dell'epoca di insorgenza dei fattori incidenti sull'incremento dei costi di esproprio, rapportandosi al solo dato oggettivo dello scarto tra il prezzo di cessione pattuito e il costo di acquisizione sostenuto dall'ente.

Sentenza completa

N. 01152/2011
REG.RIC.

N. 00318/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01152/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2011, proposto da:
((omissis)) S.r.l., Tecnelit S.p.A., Bar Immobiliare S.a.s. di ((omissis)) & C., Sea Marconi Technologies S.a.s. di Vander Tumiatti, Eusiti S.r.l., Liebherr Utensili S.r.l., Derilam Industrie S.r.l., Omes S.r.l., Alfer Barbaresco S.r.l., Ditta D'Ambrogio Agnello, rappresentate e difese dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Torino, via Brofferio, 1;

contro

Comune di Collegno, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Montevecchio, 68;

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