Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17373 del 29 aprile 2024

ECLI:IT:CASS:2024:17373PEN

Massima

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Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, salvo che non sopravvengano nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, non già elementi preesistenti di cui non si sia tenuto conto nella precedente decisione. Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta già rigettata, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, tale principio non trova applicazione nel caso di specie, in quanto la decisione delle Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020, Commisso, Rv. 280433, non ha determinato un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, ma si è limitata a confermare i criteri di computo dello spazio detentivo minimo rilevante ai sensi dell'art. 35-ter dell'Ordinamento penitenziario, già elaborati in precedenza dalla giurisprudenza. Pertanto, in assenza di rilevanti novità, l'eventuale omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un novum suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura l'acquiescenza alla decisione. La preclusione processuale, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione, determina l'inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CENTOFANTI Francesco - Presidente

Dott. CURAMI ((omissis)) - Consigliere

Dott. LANNA ((omissis)) - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Relatore

Dott. FILOCAMO Fulvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pi.Ca. nato a M il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 01/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, ((omissis)), che ha
chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha confermato l'anteriore decisione con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 35-ter L. n. 354 1975 (Ord. pen.) formula…

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