Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10500 del 17 ottobre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:10500PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della sussistenza del delitto di falsità in scrittura privata non ha alcuna rilevanza il consenso o l'acquiescenza della persona di cui fu falsificata la firma, poiché la tutela penale ha per oggetto la pubblica fede, che viene compromessa dalla formazione di una scrittura falsa di cui si faccia uso per procurarsi un vantaggio e per arrecare ad altri un danno.

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