Tribunale Amministrativo Regionale Umbria - Perugia sentenza n. 242 del 2015

ECLI:IT:TARUMB:2015:242SENT

Massima

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Il ritardo ingiustificato dell'amministrazione nel dare esecuzione al giudicato formatosi su un decreto di riparazione del danno da irragionevole durata del processo comporta l'obbligo di rifusione delle spese di giudizio a carico dell'amministrazione, in applicazione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato e di tutela effettiva del diritto del cittadino alla ragionevole durata del processo e al risarcimento del danno conseguente. L'amministrazione è tenuta a dare tempestiva e diligente esecuzione al giudicato formatosi su un decreto di riparazione del danno da irragionevole durata del processo, senza ritardi ingiustificati, al fine di assicurare la piena attuazione del diritto del cittadino al risarcimento del danno e il rispetto del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato. Il mancato tempestivo adempimento dell'obbligo di esecuzione del giudicato comporta la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, in applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di buon andamento dell'azione amministrativa. Il giudice amministrativo, nell'accertare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di esecuzione del giudicato, condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, tenendo conto del comportamento diligente o meno tenuto nell'adempiere all'obbligo di esecuzione, al fine di sanzionare i ritardi ingiustificati e di incentivare la leale collaborazione tra poteri dello Stato a tutela dei diritti del cittadino.

Sentenza completa

N. 00276/2014
REG.RIC.

N. 00242/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00276/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Perugia, piazza Alfani, 4;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Offici, 14;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi su decreto della corte di appello di perugia n.356 del 24.1.2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Vi…

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