Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 12190 del 2017

ECLI:IT:TARLAZ:2017:12190SENT

Massima

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Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere negato per il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, qualora il lavoratore straniero dimostri di aver svolto regolarmente la prestazione lavorativa e il ritardo nel versamento dei contributi sia imputabile al datore di lavoro e non al lavoratore. Il principio di diritto è che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato o rinnovato quando il lavoratore straniero abbia un valido contratto di lavoro e dimostri di aver effettivamente svolto la prestazione lavorativa, a prescindere dal ritardo nel versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, purché tale ritardo non sia imputabile al lavoratore. Ciò in quanto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è finalizzato a consentire l'ingresso e la permanenza regolare dello straniero nel territorio nazionale per svolgere un'attività lavorativa, e tale finalità non può essere pregiudicata dal mancato adempimento di obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, che non coinvolgono direttamente la posizione del lavoratore. Pertanto, il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere fondato sul mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, quando il lavoratore straniero abbia regolarmente svolto la prestazione lavorativa e il ritardo nel versamento non gli sia imputabile.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/12/2017

N. 12190/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09275/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9275 del 2016, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli ((omissis)) ed ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. ((omissis)) in Roma, via Cansacchi n. 11;

contro

la Questura di Latina ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto della Questura di Latina prot.99/2016 del 5.5.2016, notificato il 7.7.2016, recante rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi …

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