Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2217 del 23 gennaio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:2217PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di misure di prevenzione, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 144 del 2005 l'art. 9 comma secondo L. n. 1423 del 1956 punisce come delitto qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale.

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