Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2842 del 13 giugno 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2842CIV

Massima

Massima ufficiale
La sentenza di merito, che sia stata pronunciata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, per inosservanza dell'obbligo di sospensione del processo di cui allo art. 367 primo comma c. p.c., non osta alla decisione sul regolamento (salva la preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza medesima), quando tale inosservanza sia ascrivibile al giudice, mentre, nel caso in cui essa sia imputabile alla parte, per non aver provveduto al deposito di copia del ricorso presso la cancelleria (copia autentica, e, quindi, non mera copia fotostatica, ove l'avversario ne contesti la conformita` allo originale), la suddetta sentenza, in quanto ritualmente emessa, rende inammissibile il regolamento. da vedere: [s81\03942]

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